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	<title>Responsabilità medica Archivi - Studio Legale Avv. Gambarelli</title>
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	<title>Responsabilità medica Archivi - Studio Legale Avv. Gambarelli</title>
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		<title>La responsabilità medica &#8211; Seconda parte</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità medica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il risarcimento da responsabilità civile è diretto a risarcire integralmente il danneggiato attraverso il ripristino, almeno in astratto, dello stato precedente l’evento lesivo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2021/04/02/la-responsabilita-medica-seconda-parte/">La responsabilità medica &#8211; Seconda parte</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: x-large;">Le tipologie di danno risarcibile</h3>
<p>Il risarcimento da responsabilità civile è diretto a risarcire integralmente il danneggiato attraverso il ripristino, almeno in astratto, dello stato precedente l’evento lesivo. Si distingue in <strong>danno patrimoniale</strong> e <strong>danno non patrimoniale</strong>.</p>
<h3>Danno patrimoniale</h3>
<p>Per danno patrimoniale deve intendersi qualsiasi diminuzione del patrimonio del soggetto leso che sia conseguenza di una condotta colpevole di un terzo ed ulteriormente si divide in <strong>danno emergente</strong> e <strong>lucro cessante</strong>.</p>
<ul>
<li>Nella responsabilità medica il <strong>danno emergente</strong> si individua nelle spese mediche (in senso ampio) che il danneggiato sostiene per riparare ai danni subiti in conseguenza di un errore medico (esami, cure, visite, riabilitazione, degenze ospedaliere…).</li>
<li>Il <strong>lucro cessante</strong> consiste nell’incremento che il danneggiato avrebbe potuto conseguire in assenza del fatto che ha generato il danno. Vi rientrano la diminuzione del reddito da lavoro dovuta alla perdita della capacità lavorativa del soggetto danneggiato.</li>
</ul>
<h3>Danno non patrimoniale</h3>
<p>Per danno non patrimoniale, in mancanza di una precisa definizione codicistica, possiamo affermare che esso copre tutte le lesioni ai diritti personali costituzionalmente tutelati ed ulteriormente si divide in <strong>danno biologico</strong>, <strong>danno morale</strong>, <strong>danno esistenziale</strong>, tuttavia tali voci hanno contenuto descrittivo visto che per la natura e la funzione risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno evitando sue duplicazioni.</p>
<ul>
<li>Il <strong>danno biologico</strong> è la lesione, temporanea o permanente, dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale.</li>
<li>Il <strong>danno morale</strong> consiste nel turbamento psicologico del danneggiato inteso come lesione alla dignità umana ed al benessere psico-fisico costituzionalmente garantito (ad es. turbamento d’animo che non genera in patologia nel qual caso saremmo in area di danno biologico).</li>
<li>Il <strong>danno esistenziale</strong> è quel pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale del soggetto alterando le sue abitudini di vita, gli assetti relazionali, privandolo di occasioni per realizzare la sua personalità (lesione della serenità familiare).</li>
</ul>
<p>Esistono poi altre voci di danno: danno iatrogeno (aggravamento della malattia), danno da perdita di chance, danno tanatologico (sofferenza provata dalla vittima nell’avvertire la fine della propria vita), danno biologico terminale, infine i danni che spettano ai congiunti per la morte della vittima.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Onere della prova</h3>
<p>Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato struttura sanitaria la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass.26.2.20 n.5128)</p>
<p>La Responsabilità extracontrattuale del medico (salva l’obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente), ai sensi della Legge Gelli Bianco che richiama l’art.2043 cod. civ., impone al danneggiato di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito, il nesso di causalità, il danno ingiusto e la imputabilità a quel determinato soggetto. Ad esempio non sarà sufficiente dimostrare l’inadempimento del sanitario ma è necessario provare la sua ingiustificata e colposa scelta di agire non rispettando le linee guida in materia medica. In mancanza di prova di uno solo dei succitati elementi il danneggiato non potrà ottenere il risarcimento del danno.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Le linee guida</h3>
<p>La Corte di Cassazione ha definito le linee guida come “un condensato delle acquisizioni scientifiche tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un’accurata selezione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. Nella Legge Gelli il legislatore prevede che il professionista debba attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida. Esse tuttavia rappresentano uno strumento di indirizzo e non un obbligo poiché, pur rappresentando un importante ausilio scientifico, non eliminano l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche dirette alla migliore soluzione curativa, considerando il caso concreto, la situazione del paziente e la sua volontà.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">L’azione in giudizio</h3>
<p>I danneggiati prima di rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento del danno, previa una seria valutazione del nesso di causalità e dell’esistenza del danno, dovranno obbligatoriamente esperire alternativamente o la procedura di consulenza tecnica preventiva nanti il Tribunale (diretta ad accertare l’an ed il quantum della pretesa) o il procedimento di mediazione con l’assistenza di un avvocato per tentare di raggiungere un accordo bonario prima della lite. Tali procedimenti devono concludersi nel termine di sei mesi dalla proposizione del ricorso o della domanda di mediazione.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">L’assicurazione per la responsabilità medica</h3>
<p>La Legge impone alle strutture ed ai professionisti che entrano in diretto rapporto con i pazienti di dotarsi di una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica. Se tale polizza manca o se i massimali di polizza sono inferiori rispetto al risarcimento dovuto ai pazienti o se l’impresa assicuratrice è insolvente o in liquidazione coatta amministrativa, interviene il Fondo di Garanzia che provvederà al risarcimento del danno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="post-content">
<p>Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione.</p>
</div>
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		<title>La responsabilità medica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 10:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità medica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari, dalle carenze organizzative e strutturali della struttura sanitaria. Altro particolare profilo di responsabilità medica attiene alla mancanza di un valido consenso informato rilasciato dal paziente. Essa è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco e poi dalla [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2020/09/08/la-responsabilita-medica/">La responsabilità medica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari, dalle carenze organizzative e strutturali della struttura sanitaria. Altro particolare profilo di responsabilità medica attiene alla mancanza di un valido consenso informato rilasciato dal paziente. Essa è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco e poi dalla Legge Lorenzin con le norme del codice civile e penale.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Il danno risarcibile</h3>
<p>Il danno risarcibile è quello che si pone come diretta conseguenza dell’azione o dell’omissione del soggetto responsabile con l’accadimento lesivo, cioè con la lesione, e che in loro assenza non si sarebbe verificato (c.d. nesso causale). Molteplici sono i danni risarcibili in conseguenza della responsabilità medica a partire da quel danno che è in relazione ad una terapia o ne deriva come conseguenza. Ma sono anche risarcibili l’errore diagnostico, l’omessa vigilanza, le carenze strutturali ed organizzative e così via.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La responsabilità medica in campo civile</h3>
<p>La Legge Gelli ha disciplinato gli aspetti della responsabilità civile del sanitario a seconda che la responsabilità per un dato danno debba essere imputata a coloro che operano presso una struttura sanitaria o alla struttura sanitaria (pubblica o privata).</p>
<p>I medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo abbiano agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente; la struttura sanitaria (pubblica o privata – anche con sanitari scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura stessa) a titolo contrattuale. Tale distinzione comporta una diversa disciplina in termini di prescrizione dell’azione risarcitoria e di onere probatorio.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La responsabilità penale del medico</h3>
<p>La responsabilità penale del medico si discosta sostanzialmente da quella civile poiché la causalità civile è orientata al criterio del “<em>più probabile che non</em>” mentre la causalità penale risponde al criterio “<em>dell’oltre ogni ragionevole dubbio</em>” cioè non deve esservi dubbio nel sancire la responsabilità penale del medico. La legge Gelli-Bianco ha introdotto l’art. 590 sexies nel codice penale prevedendo che se i fatti di cui agli art. 589 e 590 cod.pen. (morte o lesioni) vengono commessi nell’esercizio della professione medica si applicano le pene ivi previste; tuttavia qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o le buone pratiche cliniche. Negligenza e imprudenza tuttavia determinano in ogni caso la punibilità del sanitario anche se la sua condotta era in linea con le indicazioni guida.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La responsabilità del medico di base</h3>
<p>L’art. 7, I e II Comma, della Legge Gelli – Bianco ha disciplinato chiaramente tale profilo di responsabilità: i pazienti danneggiati dalla condotta del proprio medico di base possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non solo verso lo stesso sanitario ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza. Ciò è dato in forza della responsabilità di posizione della struttura sanitaria la quale è chiamata a rispondere contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza e quindi anche dell’operato dei soggetti dei quali si avvale, poco importa che siano stati scelti dal paziente come avviene per i medici di base. Il paziente infatti, nello scegliere il medico di base agisce nei confronti dell’ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La responsabilità nella medicina estetica</h3>
<p>Tale branca della medicina che tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche e non sempre ha fini curativi, presenta la peculiare caratteristica del risultato atteso dal paziente e questa circostanza pone in dubbio se l’attività del medico estetico debba considerarsi obbligazione di mezzo o di risultato. Ci si chiede se il paziente abbia diritto ad un determinato risultato o sia bastevole l’impegno del medico ad agire al massimo delle sue capacità. La Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul presupposto che anche la chirurgia estetica ha finalità curativa, ha definitivamente risolto la querelle e l’obbligazione del medico estetico, così come quella di qualsiasi altro medico, deve considerarsi di mezzo e non di risultato. Sussisterà responsabilità solo se non si è operato con prudenza diligenza e perizia. La Corte è molto precisa sul punto ed afferma che “<em>il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva… fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito</em>”. Entra qui vieppiù in gioco la problematica del Consenso Informato</p>
<h3 style="font-size: x-large;">I termini di prescrizione dell’azione civile</h3>
<p>La responsabilità extracontrattuale del medico comporta che l’azione di risarcimento del danno nei suoi confronti deve essere promossa entro 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.</p>
<p>La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (pubblica o privata) comporta che l’azione di risarcimento del danno nei suoi confronti deve essere promossa entro 10 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Il consenso informato</h3>
<p>Diciamo innanzitutto che il consenso informato non è il modulo sul quale si appone la propria sottoscrizione: questo rappresenta solo la documentazione in forma scritta di ciò che il medico ci manifesta con riguardo alla diagnosi, alle cure, alla prognosi, ai rischi ed ai benefici. Manifestare il consenso libero e consapevole alle cure legittima l’intervento medico proprio perché è un vero e proprio diritto della persona che trova riscontro negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione: quello di esprimere la propria volontà, di autodeterminarsi e quello alla salute. Quindi vi è un obbligo del medico di informare il paziente tenendo conto delle sue capacità di comprensione, della sensibilità e reattività emotiva ed in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Anche qualora l’intervento del medico sia risolutivo della patologia ma sia avvenuto senza il consenso del paziente si avrà una lesione alla libertà di determinazione del paziente idonea a determinare un danno risarcibile. Il consenso del paziente dovrà essere libero, consapevole, esplicito, reale, completo, continuo. Può essere revocabile ma mai presunto. In forma scritta o videoregistrato o documentato con altri dispositivi che consentano al paziente di comunicare con il medico. Il medico è esente da responsabilità civile e penale a fronte del documentato dissenso del paziente a ricevere quel trattamento medico curativo e quindi il medico deve astenersi dall’intervenire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si precisa che le definizioni e le nozioni qui esposte sono rivolte a soddisfare i primi dubbi del Cliente e volontariamente si sono tralasciati aspetti tecnici ed approfondimenti che avrebbero distolto l’attenzione dai temi fondamentali della responsabilità medica. Tali ulteriori aspetti quali l’onere della prova, le linee guida, la determinazione del danno, solo per citarne alcuni, verranno trattati in una successiva newsletter informativa.</p>
<p>Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2020/09/08/la-responsabilita-medica/">La responsabilità medica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
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