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	<title>Il parere di Ildebrando Archivi - Studio Legale Avv. Gambarelli</title>
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	<title>Il parere di Ildebrando Archivi - Studio Legale Avv. Gambarelli</title>
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		<title>Polizze vita e loro impignorabilità &#8211; Nozioni di base</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Polizze vita]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In che misura le polizze vita sono impignorabili e adeguate a segregare il patrimonio?</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2021/08/02/polizze-vita-e-loro-impignorabilita-nozioni-di-base/">Polizze vita e loro impignorabilità &#8211; Nozioni di base</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Prima di addentrarci nell’esame del tema di indagine occorre dare alcune definizioni di base utili per capire la fondatezza o meno del messaggio pubblicitario che viene utilizzato da chi propone l’investimento in polizze vita e cioè la loro impignorabilità e adeguatezza quali mezzi atti a segregare il patrimonio.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Polizza vita</h3>
<p>È un contratto con cui si permette a uno o più beneficiari, grazie al versamento di un premio da parte del contraente/assicurato della polizza, in caso di decesso dello stesso, di ottenere un capitale in un’unica soluzione o una rendita. Si distinguono in:</p>
<ol type="a">
<li><strong>Polizze vita miste.</strong> Liquidazione del capitale al beneficiario sia in caso di morte dell’assicurato che in caso di vita dello stesso alla scadenza del contratto;</li>
<li><strong>Polizze vita caso vita.</strong> Alla loro scadenza viene versato al beneficiario un capitale o una pensione integrativa. Rientrano in questa categoria le polizze a contenuto finanziario quali le polizze index o united linked che sono soggette alle fluttuazioni dei mercati finanziari.</li>
<li><strong>Polizze vita caso morte.</strong> Assicurano la liquidazione di un capitale al beneficiario in caso di morte dell’assicurato e pertanto non prevedono alcun versamento da parte della Compagnia nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l’assicurato sia in vita.</li>
</ol>
<h3 style="font-size: x-large;">Rischio demografico</h3>
<p>In base alle statistiche su età, sesso, provenienza sociale e geografica si determina il rischio demografico ovvero la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Gli articoli 2740 cod.civ. e 1932 cod.civ.</h3>
<h4>Art.2740 cod.civ.: Responsabilità patrimoniale</h4>
<p>Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni alla responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla Legge</p>
<h4>Art.1923 cod.civ.: Diritti dei creditori e degli eredi (Libro IV cap XX Sez.III –dell’assicurazione sulla vita)</h4>
<p>Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione ed alla riduzione delle donazioni</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La pignorabilità delle polizze vita</h3>
<p>Lo schema contrattuale che può generarsi attraverso le polizze vita, anche attribuendo al contraente/assicurato certe facoltà quali il termine anzitempo del contratto ovvero il riscatto totale o parziale ovvero ancora la possibilità di convertire in rendita vitalizia il capitale assicurato, ingenera nel contraente la convinzione, avallata da una mancata trasparenza del prodotto assicurativo, che il premio o i premi corrisposti possano essere segregati e messi al riparo dai creditori.</p>
<p>Ciò in forza dell’art.1923 cod.civ. quale espressione del favor legislativo per gli investimenti privati con finalità di risparmio previdenziale. È infatti la natura previdenziale-pensionistica che deve contraddistinguere le polizze vita e ne assicura l’impignorabilità.</p>
<p>Tuttavia è opportuno considerare che il mercato assicurativo, a partire dagli anni 70/80 ha sempre di più promosso ed incentivato polizze a contenuto prettamente finanziario ed in particolare le <em>index</em> o <em>united linked</em> capaci di garantire rendimenti elevati per mettere al riparo il capitale dall’inflazione. Tali polizze permettono l’acquisto di quote di fondi comuni di investimento ovvero sono legate ad indici di borsa o altri indici ma, per la loro struttura ed il loro funzionamento (poiché svincolato dal rischio demografico), divergono dal fine della previdenza ispiratore dell’art.1923 cod.civ.</p>
<p>Il mercato dei prodotti di investimento ha cercato di adattarsi alle esigenze dei contraenti che volevano garantirsi rendimenti elevati sotto il paravento della impignorabilità ed allora sono nate polizze miste dove esiste una minima percentuale previdenziale (ad es.: 5% del capitale) unita alla prevalente funzione finanziaria.</p>
<h4>Come distinguere fra contratto assicurativo-previdenziale e contratto di investimento finanziario?</h4>
<p>La Suprema Corte di Cassazione e la Magistratura di merito (Tribunale e Corti di Appello) si sono occupate più volte dell’applicabilità dell’art.1923 c.c. ai contratti di assicurazioni sulla vita e possiamo affermare che ciò che deve emergere è la natura previdenziale della polizza che deve avere il fine di garantire all’assicurato o alla sua Famiglia una rendita ovviando in tal modo al rischio morte o sopravvenienza ad una certa data.</p>
<p>D’altra parte elementi che caratterizzano le polizze con prevalente funzione finanziaria sono:</p>
<ol type="a">
<li>La riscattabilità in qualsiasi momento;</li>
<li>Nessuna garanzia in ordine al rimborso del capitale investito;</li>
<li>Premi corrisposti con versamento unico o versamenti non omogenei diversamente dalle polizze previdenziali che solitamente prevedono un premio periodico;</li>
<li>La redditività delle polizze legata a fenomeni finanziari (indici di borsa o rendimento di paniere di fondi);</li>
<li>Redditività anche negativa a differenza delle polizze vita previdenziali nelle quali viene garantita quantomeno la restituzione del capitale.</li>
</ol>
<h3 style="font-size: x-large;">La pignorabilità delle somme riscosse dall’assicurato</h3>
<p>Secondo la sentenza della Cassazione n.8676 del 26.6.2000 non ricadono nel divieto di pignorabilità di cui all’art.1923 cod.civ. le somme percepite dall’assicurato a fronte dell’esercizio di recesso dalla polizza posto che l’assicurato verrebbe a recuperare al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di risparmio, non integrano gli estremi della funzione previdenziale. Il divieto di pignorabilità riguarderebbe le sole somme corrisposte dall’assicuratore al momento della naturale cessazione del rapporto al fine della reintegrazione del danno occorso all’assicurato (o al beneficiario) a seguito degli eventi morte e/o sopravvenienza assicurati con la polizza vita.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Forme di tutela dei creditori del contraente la polizza vita</h3>
<p>La tutela per i creditori del contraente è data in primo luogo dalla possibilità di esperire l’azione revocatoria rispetto ai premi pagati. Poiché l’evento pregiudizievole per il creditore è il pagamento del premio da parte del debitore/contraente il contratto di polizza vita può essere dichiarato inefficace nel termine di cinque anni con le modalità previste per gli atti a titolo oneroso.</p>
<p>Inoltre qualora il contraente volesse, con la sottoscrizione della polizza vita, recare pregiudizio alle ragioni dei legittimari questi ultimi potranno far valere le disposizioni in merito alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La giurisprudenza penale</h3>
<p>Le polizze vita, sia di natura previdenziale che finanziaria, non si sottraggono al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposta con riferimento al reato di dichiarazione dei redditi fraudolenta… a nulla rilevando il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’art.1923 cod.civ. applicabile solo ai rapporti civilistici (Cass Pen.,sez.III, 08.04.2014 n.18736).</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Una breve conclusione</h3>
<p>Il consumatore/sottoscrittore di una polizza vita, dovrà prestare attenzione ed esigere tutte le informative che l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) e le altre Autorità di Controllo impongo ai promotori per assolvere i doveri di informativa e di adeguatezza del prodotto rispetto alle caratteristiche del consumatore/sottoscrittore. Quest’ultimo dovrà conoscere l’investimento e le sue caratteristiche per non nutrire false aspettative. Ad esempio sottoscrivere una polizza con l’intento di segregare il patrimonio (sulla base di una superficiale lettura dell’art.1923 cod.civ.) in realtà ottenendo l’effetto opposto.</p>
<p>Pertanto qualora nel concreto la polizza vita non abbia natura previdenziale ma finanziaria è sottoponibile a pignoramento ed al sequestro sia preventivo che conservativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione.</p>
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		<title>La responsabilità medica &#8211; Seconda parte</title>
		<link>https://www.avvocatogambarelli.it/2021/04/02/la-responsabilita-medica-seconda-parte/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità medica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il risarcimento da responsabilità civile è diretto a risarcire integralmente il danneggiato attraverso il ripristino, almeno in astratto, dello stato precedente l’evento lesivo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2021/04/02/la-responsabilita-medica-seconda-parte/">La responsabilità medica &#8211; Seconda parte</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: x-large;">Le tipologie di danno risarcibile</h3>
<p>Il risarcimento da responsabilità civile è diretto a risarcire integralmente il danneggiato attraverso il ripristino, almeno in astratto, dello stato precedente l’evento lesivo. Si distingue in <strong>danno patrimoniale</strong> e <strong>danno non patrimoniale</strong>.</p>
<h3>Danno patrimoniale</h3>
<p>Per danno patrimoniale deve intendersi qualsiasi diminuzione del patrimonio del soggetto leso che sia conseguenza di una condotta colpevole di un terzo ed ulteriormente si divide in <strong>danno emergente</strong> e <strong>lucro cessante</strong>.</p>
<ul>
<li>Nella responsabilità medica il <strong>danno emergente</strong> si individua nelle spese mediche (in senso ampio) che il danneggiato sostiene per riparare ai danni subiti in conseguenza di un errore medico (esami, cure, visite, riabilitazione, degenze ospedaliere…).</li>
<li>Il <strong>lucro cessante</strong> consiste nell’incremento che il danneggiato avrebbe potuto conseguire in assenza del fatto che ha generato il danno. Vi rientrano la diminuzione del reddito da lavoro dovuta alla perdita della capacità lavorativa del soggetto danneggiato.</li>
</ul>
<h3>Danno non patrimoniale</h3>
<p>Per danno non patrimoniale, in mancanza di una precisa definizione codicistica, possiamo affermare che esso copre tutte le lesioni ai diritti personali costituzionalmente tutelati ed ulteriormente si divide in <strong>danno biologico</strong>, <strong>danno morale</strong>, <strong>danno esistenziale</strong>, tuttavia tali voci hanno contenuto descrittivo visto che per la natura e la funzione risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno evitando sue duplicazioni.</p>
<ul>
<li>Il <strong>danno biologico</strong> è la lesione, temporanea o permanente, dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale.</li>
<li>Il <strong>danno morale</strong> consiste nel turbamento psicologico del danneggiato inteso come lesione alla dignità umana ed al benessere psico-fisico costituzionalmente garantito (ad es. turbamento d’animo che non genera in patologia nel qual caso saremmo in area di danno biologico).</li>
<li>Il <strong>danno esistenziale</strong> è quel pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale del soggetto alterando le sue abitudini di vita, gli assetti relazionali, privandolo di occasioni per realizzare la sua personalità (lesione della serenità familiare).</li>
</ul>
<p>Esistono poi altre voci di danno: danno iatrogeno (aggravamento della malattia), danno da perdita di chance, danno tanatologico (sofferenza provata dalla vittima nell’avvertire la fine della propria vita), danno biologico terminale, infine i danni che spettano ai congiunti per la morte della vittima.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Onere della prova</h3>
<p>Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato struttura sanitaria la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass.26.2.20 n.5128)</p>
<p>La Responsabilità extracontrattuale del medico (salva l’obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente), ai sensi della Legge Gelli Bianco che richiama l’art.2043 cod. civ., impone al danneggiato di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito, il nesso di causalità, il danno ingiusto e la imputabilità a quel determinato soggetto. Ad esempio non sarà sufficiente dimostrare l’inadempimento del sanitario ma è necessario provare la sua ingiustificata e colposa scelta di agire non rispettando le linee guida in materia medica. In mancanza di prova di uno solo dei succitati elementi il danneggiato non potrà ottenere il risarcimento del danno.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Le linee guida</h3>
<p>La Corte di Cassazione ha definito le linee guida come “un condensato delle acquisizioni scientifiche tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un’accurata selezione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. Nella Legge Gelli il legislatore prevede che il professionista debba attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida. Esse tuttavia rappresentano uno strumento di indirizzo e non un obbligo poiché, pur rappresentando un importante ausilio scientifico, non eliminano l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche dirette alla migliore soluzione curativa, considerando il caso concreto, la situazione del paziente e la sua volontà.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">L’azione in giudizio</h3>
<p>I danneggiati prima di rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento del danno, previa una seria valutazione del nesso di causalità e dell’esistenza del danno, dovranno obbligatoriamente esperire alternativamente o la procedura di consulenza tecnica preventiva nanti il Tribunale (diretta ad accertare l’an ed il quantum della pretesa) o il procedimento di mediazione con l’assistenza di un avvocato per tentare di raggiungere un accordo bonario prima della lite. Tali procedimenti devono concludersi nel termine di sei mesi dalla proposizione del ricorso o della domanda di mediazione.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">L’assicurazione per la responsabilità medica</h3>
<p>La Legge impone alle strutture ed ai professionisti che entrano in diretto rapporto con i pazienti di dotarsi di una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica. Se tale polizza manca o se i massimali di polizza sono inferiori rispetto al risarcimento dovuto ai pazienti o se l’impresa assicuratrice è insolvente o in liquidazione coatta amministrativa, interviene il Fondo di Garanzia che provvederà al risarcimento del danno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="post-content">
<p>Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione.</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Le insidie delle vie del credito</title>
		<link>https://www.avvocatogambarelli.it/2020/11/20/le-insidie-delle-vie-del-credito/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 09:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equity crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per lo svolgimento dell’attività di impresa, per acquistare un immobile o per compiere delle operazioni che richiedono il possesso di una somma elevata di denaro, a volte, è necessario ricorrere al credito bancario ed ottenere un finanziamento garantito. Come si tutela allora il creditore, cioè la Banca?</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2020/11/20/le-insidie-delle-vie-del-credito/">Le insidie delle vie del credito</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per lo svolgimento dell’attività di impresa, per acquistare un immobile o per compiere delle operazioni che richiedono il possesso di una somma elevata di denaro, a volte, è necessario ricorrere al credito bancario ed ottenere un finanziamento garantito, ad esempio, da un’ipoteca immobiliare nel caso di un mutuo, o da pegno od ancora da titoli, conti deposito o strumenti finanziari accettati dalla Banca che presta il denaro.</p>
<p>Come si tutela allora il creditore, cioè la Banca?</p>
<p>Necessità del creditore è quella di essere certo dell’adempimento da parte del debitore ed a tal fine strumentalmente alla concessione di denaro vengono costituiti dei diritti reali di garanzia quali ad esempio il pegno e l’ipoteca.</p>
<p>Tuttavia tali garanzie sembrano non essere sufficienti o meglio non assicurano lo scopo del creditore di ritornare in possesso del denaro prestato in tempi ragionevoli e certi. Ciò per varie ragioni, prima fra tutte, la necessità di rivolgersi al Giudice dell’Esecuzione per iniziare l’espropriazione forzata del bene immobile e procedere con la vendita. L’istituto di credito erogatore del finanziamento, in caso di inadempimento del debitore, ha un capitale incagliato, deve affrontare i costi ed attendere l’esito della procedura che, comunque, garantisce l’interesse del debitore a non venir pregiudicato da una vendita dell’immobile iniqua.</p>
<p>Ecco allora che il Legislatore nel 2016 ha introdotto nel Testo Unico Bancario, con il Decreto Banche, alcune importanti disposizioni con le quali, venendo incontro agli interessi dei creditori ( Banche) si sono ridotti i rischi e si è agevolato il recupero del credito.</p>
<p>Con queste brevi note vogliamo esaminare le insidie ed i rischi del credito per l’imprenditore e/o il consumatore alla luce della normativa civilistica e del Testo Unico Bancario: il cosiddetto <strong>TUB</strong>.</p>
<p>Per far ciò è tuttavia necessario addentrarci in due storici istituti del diritto: il <strong>Patto commissorio</strong> e il <strong>Patto marciano</strong>.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Patto commissorio</h3>
<p>Il patto commissorio è l’accordo con il quale il creditore e il debitore convengono che in caso di inadempimento di quest’ultimo si attui il trasferimento in favore del creditore del bene oggetto di pegno o ipoteca.</p>
<p>A fronte dunque della concessione di un finanziamento garantito da pegno o ipoteca, si conviene, in caso di mancato pagamento del debito, il trasferimento del diritto di proprietà in favore del creditore del bene dato in garanzia.</p>
<p>L’ordinamento giuridico, fin dal diritto romano, sancisce la nullità di tale patto (art. 2744 c.c.), che rappresenta un’insidia alla libertà del debitore.</p>
<p>La ragione di tale divieto risiede nell’esigenza di tutelare il debitore, bisognoso di denaro e costretto dal creditore, dall’eventualità di perdere definitivamente il bene dato in garanzia, con un possibile ingiustificato arricchimento del creditore, il quale ben potrebbe ottenere un bene il cui valore eccede il suo credito.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Patto marciano</h3>
<p>Differente dal patto commissorio è il patto marciano.</p>
<p>Il creditore e il debitore convengono non solo il trasferimento nei confronti del creditore della proprietà del bene di titolarità del debitore, ma anche il correttivo dell’obbligo per il creditore di restituire l’eventuale differenza tra il valore del bene e quello del credito sulla base di una perizia di stima. Con tale previsione si supera la criticità del patto commissorio: l’approfittamento del creditore in ordine al maggior valore del bene rispetto al credito garantito e viene fatta salva la causa del contratto.</p>
<p>Tale patto atipico (non espressamente disciplinato dal codice) è ritenuto valido e lecito se persegue interessi meritevoli di tutela (vantaggio per il debitore è quello di non subire il danno da immagine conseguente alla procedura espropriativa e quello di vedersi corrispondere il giusto valore dell’immobile).</p>
<p>Deve essere quindi previsto un criterio affidabile di stima del bene immobile.</p>
<p>L’essenziale è che dalla struttura del patto risulti che le parti abbiano previsto in anticipo che, in caso di inadempimento, il debitore perderà la proprietà del suo bene per un giusto prezzo.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Banca – Imprenditore ed il testo unico bancario</h3>
<p>Nel 2016 il Legislatore ha espressamente disciplinato il patto marciano, prevedendo che il contratto di finanziamento concluso tra Imprenditore e una Banca possa essere garantito dal trasferimento in favore del creditore (Banca) della proprietà di un immobile o altro diritto reale.</p>
<p>Tale trasferimento risulta sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore (art. 48 bis T.U.B.).</p>
<p>In caso di inadempimento dell’Imprenditore, la Banca ha il diritto di avvalersi del patto sottoscritto mediante una dichiarazione notificata al debitore e di versare, al termine di una procedura semplificata e celere, l’eventuale differenza al debitore.</p>
<p>La norma prevede una serie di vantaggi notevoli per la Banca: trasferimento dell’immobile anche a società controllata dalla Banca o ad essa collegata; tale patto può essere esteso anche ai contratti in corso; l’importanza dell’inadempimento è già stabilita dalla norma ad esempio se il “<em>mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate anche non consecutive, nel caso di rate mensili</em>”; basta la dichiarazione del creditore di avvalersi della facoltà; il creditore chiede al Presidente del Tribunale la nomina di un perito per la stima che deve depositarla entro 60 gg;  la contestazione della stima non incide sul trasferimento ma solo sulla somma da versare al debitore.</p>
<p>In ultimo la Banca può condizionare l’erogazione del credito alla sottoscrizione della clausola.</p>
<p>Tale previsione, derogatrice di alcuni aspetti propri del procedimento esecutivo ordinario, rappresenta un assoluto vantaggio in termini di celerità e di costi a favore dell’istituto di credito nonché rappresenta una palese diminuzione delle garanzie che la procedura esecutiva riconosceva al debitore. Si pensi alla valutazione sull’importanza dell’inadempimento; alla facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento e cioè la sostituzione delle cose pignorate (immobile ipotecato) con una somma di denaro e con eventuale rateizzazione del debito fino a 48 mesi.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Banca – Consumatore ed il testo unico bancario</h3>
<p>La possibilità di stipulare un finanziamento garantito da un trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento è prevista anche qualora parte del rapporto sia un consumatore (art. 120- quinquiesdecies T.U.B.).</p>
<p>Anche qui valgono le stesse considerazioni di cui sopra anche se un poco attenuate come ad esempio la previsione per la quale la Banca non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola marciana ed alla previsione dell’importanza dell’inadempimento che è portata a diciotto rate mensili.</p>
<p>Tuttavia la norma è, a mio giudizio, considerevolmente a favore della Banca ed occorre essere pienamente consapevoli dell’eventuale sua sottoscrizione così come del diritto a che il finanziamento non sia condizionato ad essa.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Equity crowdfunding</h3>
<p>L’<em><strong>equity crowdfunding</strong></em> si inserisce in questo ambito come strumento innovativo.</p>
<p>In questo momento storico dove è sempre più difficile accedere al credito e laddove si acceda il finanziatore può imporre tassi di interesse, vincoli e clausole non sempre aderenti all’effettivo interesse dell’imprenditore, questi può ricorre a strumenti alternativi al finanziamento bancario quale l’<em>equity crowdfunding.</em></p>
<p>L’<em>equity crowdfunding</em> permette tramite portali <em>on-line</em>, di mettere in contatto i promotori delle varie raccolte (<em>rectius</em> imprese) con un ampio numero di soggetti investitori, potenzialmente interessati ad aderire alla campagna di <em>crowdfunding.</em></p>
<p>La raccolta dei fondi avviene dalla <em>crowd</em>, ossia dalla folla, da un pubblico indistinto, che sceglie un progetto di impresa e decide di investire.</p>
<p>Il nostro ordinamento giuridico concede dal 2017 la possibilità di farvi ricorso a tutte le piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di s.r.l. e presenta indubbi vantaggi sia per l’imprenditore che per l’investitore essendo operazioni sotto l’egida di soggetti autorizzati da Banca d’Italia.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2020/11/20/le-insidie-delle-vie-del-credito/">Le insidie delle vie del credito</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
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		<title>Successione</title>
		<link>https://www.avvocatogambarelli.it/2020/10/06/successione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 12:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Successioni e donazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La redazione del testamento rappresenta un gesto di responsabilità verso i propri cari, un modo per tutelare la propria volontà e per prevenire eventuali liti.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: x-large;">Perché fare testamento?</h3>
<p>Per paura, mancanza di tempo, o solo perché non riteniamo che sia il momento più opportuno ci rifiutiamo di fare testamento. Ecco che lasciamo la redazione del testamento a un tempo futuro, non pensando che come dicevano i latini “<em>tempus fugit</em>”. L’importanza di fare testamento viene spesso sottovalutata.</p>
<p>La redazione del testamento rappresenta un gesto di responsabilità verso i propri cari, un modo per tutelare la propria volontà e per prevenire eventuali liti nella consapevolezza che tale atto è revocabile in qualsiasi momento lo si desideri.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Diseredazione</h3>
<p>Il testatore può diseredare, cioè escludere un soggetto dalla propria successione?</p>
<p>La dottrina e la giurisprudenza si è interrogata a lungo sul questo interrogativo. La Suprema Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di diseredare espressamente un successibile ex lege dalla successione.</p>
<p>È tuttavia opinione consolidata invece che il testatore non possa escludere dalla successione un soggetto legittimario, se non nei limiti della quota disponibile del patrimonio (i legittimari sono: coniuge, figli e in mancanza di questi ultimi gli ascendenti).</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Attribuzione di beni determinati agli eredi</h3>
<p>Il testatore può attribuire beni determinati ai suoi eredi? Come può fare?</p>
<p>Il nostro ordinamento offre una serie di strumenti che consentono al testatore il potere di assegnare ai suoi eredi beni individuati e facenti parte del suo patrimonio. Precisamente il testatore può dividere tutti o parte dei suoi beni tra gli eredi con efficacia immediata. La divisione così effettuata impedisce il sorgere all’apertura della successione della comunione ereditaria.<br />
Una volta aperta la successione, l’erede acquisterà con la sola accettazione dell’eredità i singoli beni attribuiti.<strong> </strong></p>
<h3 style="font-size: x-large;">Posso tutelare gli amici a quattro zampe?</h3>
<p>Certo, inserire una disposizione che li riguardi ti permette di scegliere chi si occuperà di loro dopo di Te.</p>
<p>Cani e gatti non sono soggetti giuridici e alla morte del proprietario non godono di tutele salvo che non siano stati “ricordati” nel testamento.<br />
Per esempio, si può nominare nel testamento una persona, che dovrà prendersi cura dell’animale, destinandogli una somma di denaro o un determinato bene evitando così che sostenga spese extra.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Sono sposato e senza figli, perché fare testamento?</h3>
<p>Molte persone sposate e senza figli sono convinte che, anche senza fare testamento, le loro proprietà passeranno automaticamente al proprio coniuge.<br />
Questo è vero solo in mancanza di fratelli e sorelle, e nel caso in cui i genitori non siano più in vita.<br />
I genitori, i fratelli e le sorelle hanno infatti diritto a una quota di eredità (c.d. quota di legittima pari a 1/3).</p>
<p>Facendo testamento, invece, è possibile lasciare al coniuge una quota di patrimonio maggiore, riducendo così la quota di legittima degli ascendenti/fratelli o sorelle (che diventa pari a 1/4), oppure stabilire cosa deve andare al coniuge (per esempio l&#8217;abitazione principale e il denaro) e cosa deve andare agli altri parenti.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Il fai da te è a rischio errore</h3>
<p>Puoi redigere di pugno le tue volontà e lasciare lo scritto in un luogo sicuro. È facile, ma rischioso!</p>
<p>Il testamento potrebbe andare perso, essere distrutto o ancora, non essendo esperti, si potrebbero compiere dei vizi di forma o di contenuto. Inoltre la volontà espressa con lo scritto potrebbe non essere chiara non usando una terminologia corretta.</p>
<p>Tali errori renderebbero, così, impugnabile il testamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si precisa che le definizioni e le nozioni qui esposte sono rivolte a soddisfare i primi dubbi del Cliente e volontariamente si sono tralasciati aspetti tecnici ed approfondimenti che avrebbero distolto l’attenzione dai temi della successione testamentaria. La materia è sterminata e presenta moltissime regole e soluzioni che verranno trattate in successive newsletter informative.</p>
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		<title>La responsabilità medica</title>
		<link>https://www.avvocatogambarelli.it/2020/09/08/la-responsabilita-medica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 10:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità medica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari, dalle carenze organizzative e strutturali della struttura sanitaria. Altro particolare profilo di responsabilità medica attiene alla mancanza di un valido consenso informato rilasciato dal paziente. Essa è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco e poi dalla [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari, dalle carenze organizzative e strutturali della struttura sanitaria. Altro particolare profilo di responsabilità medica attiene alla mancanza di un valido consenso informato rilasciato dal paziente. Essa è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco e poi dalla Legge Lorenzin con le norme del codice civile e penale.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Il danno risarcibile</h3>
<p>Il danno risarcibile è quello che si pone come diretta conseguenza dell’azione o dell’omissione del soggetto responsabile con l’accadimento lesivo, cioè con la lesione, e che in loro assenza non si sarebbe verificato (c.d. nesso causale). Molteplici sono i danni risarcibili in conseguenza della responsabilità medica a partire da quel danno che è in relazione ad una terapia o ne deriva come conseguenza. Ma sono anche risarcibili l’errore diagnostico, l’omessa vigilanza, le carenze strutturali ed organizzative e così via.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La responsabilità medica in campo civile</h3>
<p>La Legge Gelli ha disciplinato gli aspetti della responsabilità civile del sanitario a seconda che la responsabilità per un dato danno debba essere imputata a coloro che operano presso una struttura sanitaria o alla struttura sanitaria (pubblica o privata).</p>
<p>I medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo abbiano agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente; la struttura sanitaria (pubblica o privata – anche con sanitari scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura stessa) a titolo contrattuale. Tale distinzione comporta una diversa disciplina in termini di prescrizione dell’azione risarcitoria e di onere probatorio.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La responsabilità penale del medico</h3>
<p>La responsabilità penale del medico si discosta sostanzialmente da quella civile poiché la causalità civile è orientata al criterio del “<em>più probabile che non</em>” mentre la causalità penale risponde al criterio “<em>dell’oltre ogni ragionevole dubbio</em>” cioè non deve esservi dubbio nel sancire la responsabilità penale del medico. La legge Gelli-Bianco ha introdotto l’art. 590 sexies nel codice penale prevedendo che se i fatti di cui agli art. 589 e 590 cod.pen. (morte o lesioni) vengono commessi nell’esercizio della professione medica si applicano le pene ivi previste; tuttavia qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o le buone pratiche cliniche. Negligenza e imprudenza tuttavia determinano in ogni caso la punibilità del sanitario anche se la sua condotta era in linea con le indicazioni guida.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La responsabilità del medico di base</h3>
<p>L’art. 7, I e II Comma, della Legge Gelli – Bianco ha disciplinato chiaramente tale profilo di responsabilità: i pazienti danneggiati dalla condotta del proprio medico di base possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non solo verso lo stesso sanitario ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza. Ciò è dato in forza della responsabilità di posizione della struttura sanitaria la quale è chiamata a rispondere contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza e quindi anche dell’operato dei soggetti dei quali si avvale, poco importa che siano stati scelti dal paziente come avviene per i medici di base. Il paziente infatti, nello scegliere il medico di base agisce nei confronti dell’ASL e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La responsabilità nella medicina estetica</h3>
<p>Tale branca della medicina che tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche e non sempre ha fini curativi, presenta la peculiare caratteristica del risultato atteso dal paziente e questa circostanza pone in dubbio se l’attività del medico estetico debba considerarsi obbligazione di mezzo o di risultato. Ci si chiede se il paziente abbia diritto ad un determinato risultato o sia bastevole l’impegno del medico ad agire al massimo delle sue capacità. La Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul presupposto che anche la chirurgia estetica ha finalità curativa, ha definitivamente risolto la querelle e l’obbligazione del medico estetico, così come quella di qualsiasi altro medico, deve considerarsi di mezzo e non di risultato. Sussisterà responsabilità solo se non si è operato con prudenza diligenza e perizia. La Corte è molto precisa sul punto ed afferma che “<em>il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva… fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito</em>”. Entra qui vieppiù in gioco la problematica del Consenso Informato</p>
<h3 style="font-size: x-large;">I termini di prescrizione dell’azione civile</h3>
<p>La responsabilità extracontrattuale del medico comporta che l’azione di risarcimento del danno nei suoi confronti deve essere promossa entro 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.</p>
<p>La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (pubblica o privata) comporta che l’azione di risarcimento del danno nei suoi confronti deve essere promossa entro 10 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Il consenso informato</h3>
<p>Diciamo innanzitutto che il consenso informato non è il modulo sul quale si appone la propria sottoscrizione: questo rappresenta solo la documentazione in forma scritta di ciò che il medico ci manifesta con riguardo alla diagnosi, alle cure, alla prognosi, ai rischi ed ai benefici. Manifestare il consenso libero e consapevole alle cure legittima l’intervento medico proprio perché è un vero e proprio diritto della persona che trova riscontro negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione: quello di esprimere la propria volontà, di autodeterminarsi e quello alla salute. Quindi vi è un obbligo del medico di informare il paziente tenendo conto delle sue capacità di comprensione, della sensibilità e reattività emotiva ed in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Anche qualora l’intervento del medico sia risolutivo della patologia ma sia avvenuto senza il consenso del paziente si avrà una lesione alla libertà di determinazione del paziente idonea a determinare un danno risarcibile. Il consenso del paziente dovrà essere libero, consapevole, esplicito, reale, completo, continuo. Può essere revocabile ma mai presunto. In forma scritta o videoregistrato o documentato con altri dispositivi che consentano al paziente di comunicare con il medico. Il medico è esente da responsabilità civile e penale a fronte del documentato dissenso del paziente a ricevere quel trattamento medico curativo e quindi il medico deve astenersi dall’intervenire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si precisa che le definizioni e le nozioni qui esposte sono rivolte a soddisfare i primi dubbi del Cliente e volontariamente si sono tralasciati aspetti tecnici ed approfondimenti che avrebbero distolto l’attenzione dai temi fondamentali della responsabilità medica. Tali ulteriori aspetti quali l’onere della prova, le linee guida, la determinazione del danno, solo per citarne alcuni, verranno trattati in una successiva newsletter informativa.</p>
<p>Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione.</p>
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		<title>Quali e quanti tipi di trust?</title>
		<link>https://www.avvocatogambarelli.it/2020/07/14/quali-e-quanti-tipi-di-trust/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 14:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I vari tipi di Trust, tutti caratterizzati da un fine meritevole di tutela, possono essere modellati sulle esigenze del Cliente. Solo dopo aver ascoltato le esigenze del Cliente si potrà decidere quale sia il mezzo migliore per conseguire la tutela del patrimonio.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La prima grande divisione è tra i Trust familiari e Trust imprenditoriali commerciali</p>
<h3>Trust Familiare:</h3>
<ul>
<li>può essere finalizzato al mantenimento del tenore di vita attuale;</li>
<li>può essere finalizzato a preordinare la successione anche saltando stirpi;</li>
<li>può essere finalizzato a gestire un patrimonio con creazione di sottofondi;</li>
<li>può essere finalizzato alla tutela di soggetti deboli;</li>
</ul>
<h3>Trust Commerciale:</h3>
<ul>
<li>finalizzato a gestire un’azienda o un complesso di aziende con Trust Holding</li>
<li>finalizzato al passaggio generazionale;</li>
<li>finalizzato alla liquidazione nel caso di crisi di impresa;</li>
<li>finalizzato a mantenere un controllo societario;</li>
<li>finalizzato a concedere garanzie;</li>
</ul>
<p>Altra divisione riguarda i Trust di scopo e i Trust di beneficienza</p>
<h3>Trust di scopo:</h3>
<ul>
<li>non si prevedono beneficiari ed i beni vengono gestiti per il raggiungimento di determinati obiettivi;</li>
</ul>
<h3>Trust di beneficienza:</h3>
<ul>
<li>finalizzati alla destinazione di denaro o altri beni per un fine altruistico.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tali tipi di Trust, tutti caratterizzati da un fine meritevole di tutela, possono essere modellati sulle esigenze del Cliente specificando e distinguendo ad esempio i Beneficiari del reddito del Trust dai Beneficiari finali.</p>
<p>Pertanto questo strumento giuridico non può essere generalizzato e compresso in determinate categorie poiché solo dopo aver ascoltato le esigenze del Cliente si potrà decidere quale sia il mezzo migliore per conseguire la tutela del patrimonio che deriva dall’effetto segregativo dei beni del Disponente.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Il trust redatto per testamento</h3>
<p>Il Trust redatto per testamento è istituito con atto di ultima volontà con la coincidenza tra momento istitutivo e momento dispositivo-attributivo proprio del Trust. È diverso dal Trust successorio per finalità che attengono al passaggio di beni tra le generazioni.</p>
<p>Con l’atto di testamento-trust vi è una disposizione testamentaria atta a produrre i propri effetti dal momento dell’apertura della successione. Con tale atto si possono raggiungere alcune finalità: mantenere l’unità del patrimonio post mortem; attribuire anticipatamente beni o quote di capitale a certi beneficiari; posticipare l’assegnazione dei beni o delle quote ai beneficiari magari in considerazione della loro età; programmare la conversione del patrimonio in denaro.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Il trust per tutelare i soggetti più fragili</h3>
<p>La Legge 112/2016 denominata anche la Legge del Dopo di Noi ripercorre la disciplina dei Trust e può dirsi la via italiana alternativa al Trust ma con il limite di individuare solo determinate categorie di soggetti beneficiari individuabili come “deboli” dal punto di vista della salute. Il Trust riconosce per tali soggetti una potenzialità ancora più duttile e beneficia di importanti agevolazioni fiscali e di una disciplina che deriva da una più lunga applicazione normativa.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Il trust e le differenze con altri istituti a protezione dei beni personali</h3>
<p>Il Trust ha, come abbiamo visto (precedenti news), la possibilità di adattarsi ai singoli casi delle persone che lo istituiscono a differenza del Fondo Patrimoniale e dei Vincoli di Destinazione ex art.2645 ter cod.civ. che seguono norme codificate.</p>
<p>Infatti il Trust non ha per presupposto il rapporto di coniugio o di unione civile e dura oltre il matrimonio o il rapporto di convivenza. Nel Trust possono essere conferiti qualsiasi tipo di beni mentre nel Fondo Patrimoniale solo quelli destinati alla Famiglia.</p>
<p>Con il Vincolo di Destinazione ex art.2645 ter cod.civ. si funzionalizzano/vincolano beni immobili o beni mobili registrati rispetto a determinati obiettivi. Nel Trust invece i beni conferiti, che possono essere di qualsiasi natura, non sono vincolati ma lo è solo l’attività del Trustee per quel determinato fine. Altri limiti del vincolo di destinazione riguardano alle modalità di revoca o cessazione del vincolo, ad una scarsa regolamentazione delle vicende successive al vincolo quale la morte del disponente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per gli approfondimenti in relazione ai singoli strumenti di tutela vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione patrimoniale</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Trust: cos&#8217;è e perché utilizzarlo</title>
		<link>https://www.avvocatogambarelli.it/2020/07/06/il-trust-cose-e-perche-utilizzarlo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 09:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatogambarelli.it/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Trust è uno strumento giuridico che consente al Disponente di separare un insieme di beni, mobili o immobili, dalla propria sfera personale per affidarli all’amministrazione di un soggetto chiamato Trustee per un fine prestabilito o nell’interesse di determinati Beneficiari.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2020/07/06/il-trust-cose-e-perche-utilizzarlo/">Il Trust: cos&#8217;è e perché utilizzarlo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: x-large;">Che cosa è il trust</h3>
<p>Il Trust è uno strumento giuridico che consente al Disponente di separare un insieme di beni, mobili o immobili, dalla propria sfera personale per affidarli all’amministrazione di un soggetto chiamato Trustee per un fine prestabilito o nell’interesse di determinati Beneficiari.<br />
Il rapporto che lega il Disponente (proprietario dei beni) con il Trustee (amministratore) è di natura fiduciaria e quindi come tale, venuta meno la fiducia, il Trustee può essere revocato e sostituito.<br />
Le figure del Disponente (proprietario dei beni) e del Trustee (amministratore) possono coincidere ed allora si configura il cosiddetto Trust autodichiarato.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">È legale istituire un trust</h3>
<p>Il Trust è riconosciuto dalla Legge Italiana poiché la stessa ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 01.07.1985</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Perché utilizzare il trust quale strumento a tutela del patrimonio</h3>
<p>Le risposte a questa domanda sono molteplici proprio perché molteplici sono le regole con cui si può modellare il funzionamento del Trust e quindi ottenere quei benefici connessi a questo strumento giuridico.<br />
Innanzitutto il Disponente scegliendo la o le finalità potrà dare realizzazione ad un proprio interesse specifico, ad esempio la tutela della Famiglia ed il mantenimento del suo stato di vita attuale.<br />
Quindi facendo confluire nel Trust quei beni che individua per il fine prescelto potrà costituire un Patrimonio dedicato allo scopo, Patrimonio che sarà inattaccabile e che verrà segregato per quel fine.<br />
Il Disponente può stabilire ad esempio che il reddito dei beni in Trust ( partecipazioni societarie ad esempio) possa essere accumulato al Fondo in Trust ovvero diviso tra i Beneficiari da Lui nominati.<br />
Il Disponente, secondo la Convenzione dell’Aja ratificata dall’Italia, può essere esso stesso Beneficiario del Trust.<br />
Il Disponente nel corso della sua vita può incrementare il Patrimonio o Fondo in Trust.<br />
Il Disponente otterrà vantaggi di natura fiscale perfettamente leciti senza fare ricorso a paradisi fiscali e quindi nel pieno rispetto della normativa italiana.<br />
Il Trust può ricevere dei beni da terze persone ad esempio per testamento.<br />
Il Patrimonio in Trust non è vincolato; esso può essere gestito al meglio e ad esempio gli immobili possono essere venduti o anche acquistati. Ciò che si deve perseguire è la finalità del Trust che dà l’enorme vantaggio della segregazione dei beni costituenti il Patrimonio del Trust</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Chi sono i soggetti del trust</h3>
<ul>
<li>Disponente: colui che conferisce i beni in Trust</li>
<li>Trustee: colui che amministra i beni, in via fiduciaria, per conto del Disponente</li>
<li>Beneficiario/i: colui o coloro che ricevono le utilità del Trust ed al termine del Trust i beni conferiti in Trust dal Disponente</li>
<li>Guardiano: colui che controlla l’attività del Trustee e la realizzazione dello scopo o finalità del Trust</li>
</ul>
<h3 style="font-size: x-large;">Lo scopo o finalità del trust</h3>
<p>La legge impone che lo scopo o le finalità del Trust sottostiano ad un criterio di meritevolezza.<br />
In tale ambito possiamo distinguere due grandi famiglie di Trust: di interesse famigliare e di interesse imprenditoriale finanziario.<br />
L’interesse famigliare ha il fine di regolare e mantenere il tenore di vita dei Beneficiari e del Disponente, ovvero assistere soggetti deboli, ovvero preordinare la successione ereditaria anche razionalizzando l’imposizione fiscale.<br />
I Trust imprenditoriali riguardano la gestione di aziende, patti di sindacato, di garanzia, liquidatori.<br />
Vi sono poi Trust che hanno entrambe le caratteristiche poiché lo scopo del Trust può essere adattato ad ogni esigenza. Si pensi all’esigenza dell’imprenditore di regolare la successione nell’azienda evitando conflitti tra eredi e nel contempo assegnando loro mezzi di sussistenza durante la vita del Trust.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">La durata del trust</h3>
<p>Il Disponente può scegliere con riguardo allo scopo o finalità individuata la Durata del Trust che meglio fa al suo specifico caso.<br />
Il Trust può avere anche una Durata di 90 anni.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Legge regolatrice del trust</h3>
<p>La nostra legislazione lascia che il Disponente scelga la Legge Straniera che regolerà il funzionamento del Trust, salva sempre la competenza del Giudice Italiano.<br />
La scelta della Legge Straniera è delicata poiché deve andare incontro alle esigenze del Cliente ed essere armonizzata con la convenzione dell’Aja e con le disposizioni fiscali per far si che il Trust non venga riconosciuto come soggetto interposto dall’Amministrazione Finanziaria</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Effetto del trust: la segregazione del patrimonio</h3>
<p>La meritevolezza del fine con cui si realizza il Trust determina, in via indiretta, quelle ragioni di protezione del patrimonio conseguenti all’effetto segregativo dei beni conferiti nel Trust.<br />
Tali beni non potranno essere aggrediti dai creditori del Disponente (proprietario) in caso di sue disavventure economiche o sue malaugurate iniziative imprenditoriali o professionali.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Obblighi fiscali del trust</h3>
<p>Il Trust deve:</p>
<ul type="a">
<li>presentare la dichiarazione dei redditi;</li>
<li>acquisire un codice fiscale;</li>
<li>ottenere una partita iva se esercita un’attività commerciale;</li>
<li>pagare le imposte sugli immobili IMU ad esempio se ne possiede ( si può non perdere il beneficio cosiddetto “prima casa”).</li>
</ul>
<h3 style="font-size: x-large;">La tassazione dell’atto istitutivo e dei conferimenti</h3>
<p>La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito la tassazione dell’atto di Trust: esso è soggetto alla sola tassa fissa di registro pari ad € 200,00 e se vi si conferisce un immobile alle tasse di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari ad € 200,00.<br />
Ne consegue che il Trust non è più soggetto all’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni costituendo così un altro indubbio vantaggio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per gli approfondimenti in relazione ai singoli strumenti di tutela vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione patrimoniale</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2020/07/06/il-trust-cose-e-perche-utilizzarlo/">Il Trust: cos&#8217;è e perché utilizzarlo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
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		<title>Tutela del patrimonio: cos&#8217;è e come si attua</title>
		<link>https://www.avvocatogambarelli.it/2020/06/18/la-tutela-del-patrimonio-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ildebrando Gambarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il parere di Ildebrando]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il patrimonio è il complesso dei beni posseduti da un soggetto, i suoi rapporti giuridici attivi e passivi.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: x-large; margin-top: 0;">Cosa si intende per patrimonio?</h3>
<p>Il patrimonio è il complesso dei beni posseduti da un soggetto, i suoi rapporti giuridici attivi e passivi.<br />
Dal punto di vista economico il patrimonio del soggetto è composto da ogni bene suscettibile di una valutazione economica. Quindi a titolo esemplificativo, il denaro, un bene mobile registrato, un immobile, un diritto di credito, quote di fondi comuni, azioni ed obbligazioni, aziende, beni e oggetti preziosi, collezioni d’arte, polizze assicurative, etc…</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Perché tutelare il patrimonio?</h3>
<p>Per metterlo al riparo dalla complessità e dalle conseguenze della vita lavorativa, imprenditoriale, commerciale, professionale, artigianale.<br />
Per gestire e pianificare le risorse in prospettiva del nostro futuro e dei nostri futuri bisogni.<br />
Per tutelare la nostra Famiglia e i nostri eredi.<br />
Per conseguire determinati vantaggi, anche di natura fiscale, connessi alle finalità individuate.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Quali sono gli strumenti giuridici che consentono di tutelare il patrimonio di un soggetto?</h3>
<ul style="margin-block-start: 0;">
<li><strong>IL FONDO PATRIMONIALE</strong> quale vincolo di destinazione di certi beni al soddisfacimento dei bisogni della Famiglia</li>
<li><strong>L’AFFIDAMENTO FIDUCIARIO</strong> quale contratto con cui intestare ad altro soggetto certi beni affinché li gestisca a vantaggio dei beneficiari e secondo l’indirizzo indicato dall’affidante</li>
<li><strong>IL VINCOLO DI DESTINAZIONE</strong> solo per beni mobili registrati o immobili che vengono funzionalizzati per raggiungere determinati obiettivi</li>
<li><strong>IL TRUST</strong> quale strumento giuridico che consente al Disponente di separare un insieme di beni, mobili o immobili, dalla propria sfera personale per affidarli all’amministrazione di un soggetto chiamato Trustee per un fine prestabilito o nell’interesse di determinati Beneficiari. Le figure del Disponente (proprietario dei beni) e del Trustee (amministratore) possono coincidere</li>
</ul>
<h3 style="font-size: x-large;">Quando e come utilizzare tali istituti giuridici a tutela del patrimonio?</h3>
<p>La risposta a tale domanda dipende dalla situazione personale del soggetto Disponente (proprietario).<br />
Certo è che gli strumenti sopraindicati rappresentano un’opportunità per tutelare al meglio la nostra Famiglia quale bene più prezioso, per soddisfare le necessità dei suoi componenti, per procedere con un’adeguata programmazione dei passaggi generazionali.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">Quali effetti conseguono agli strumenti sopraindicati?</h3>
<p>L’effetto principale che viene conseguito, pur nelle differenti situazioni, è la segregazione del patrimonio dagli altri beni del Disponente (proprietario). La segregazione comporta la non assoggettabilità dei beni ad azioni esecutive dei creditori del Disponente sia che conseguano dalla sua sfera privata che professionale che imprenditoriale o commerciale.<br />
Non ogni istituto giuridico sopraindicato consente una completa segregazione dei beni e pertanto è da valutare in relazione al caso concreto quale tipologia scegliere.</p>
<h3 style="font-size: x-large;">È necessario disporre di un patrimonio rilevante?</h3>
<p>Non è assolutamente necessario disporre di un patrimonio rilevante, economicamente significativo poiché i costi di istituzione e gestione sono modesti in relazione ai vantaggi anche di natura fiscale che si possono conseguire. Inoltre i fondi destinati possono essere incrementati nel tempo senza andare a riformulare gli atti istitutivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per gli approfondimenti in relazione ai singoli strumenti di tutela vi invitiamo a consultare il sito nelle relative aree ovvero a fissare un appuntamento per l’esame della propria situazione patrimoniale</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it/2020/06/18/la-tutela-del-patrimonio-2/">Tutela del patrimonio: cos&#8217;è e come si attua</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvocatogambarelli.it">Studio Legale Avv. Gambarelli</a>.</p>
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